Comunicazione obbligo certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per tutto il personale scolastico

In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e secondo quanto esplicato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, si comunica quanto segue. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

– aver completato il ciclo vaccinale;

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e secondo quanto esplicato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, si comunica quanto segue. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

– aver completato il ciclo vaccinale;

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e pertanto non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 che, per completezza di informazione, si allega alla presente. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate nella nota del Ministero citata in premessa e qui allegata. Eventuali ulteriori indicazioni ministeriali saranno tempestivamente comunicate. Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento. IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof.ssa Licia Concetta Salerno

Allegati:

nota ministero della salute esenzione vaccini

nota_n_1237 parere tecnico, misure per l’inizio del nuovo anno scolastico