PTOF

Il PTOF ha durata triennale ed è una novità contenuta nella legge 107, La Buona Scuola. Esso potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Cambia l’iter di preparazione del Piano dell’offerta che sarà prima elaborato dal Collegio dei docenti sulla base ‘degli indirizzi definiti’ dal dirigente scolastico’ e sarà poi approvato dal Consiglio di istituto.

Il nuovo Ptof triennale dovrà prevedere ‘il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte ore degli insegnamenti, nonché del numero del numero di alunni con disabilità, fema restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga’.

Natura del Piano

Sul significato del Piano il comma 1 dell’art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 se non la dicitura “rivedibile annualmente”; “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
Tempistica

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1della legge 107 sottolinea che il piano è rivedibile annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.
Ruolo del dirigente scolastico nel PTOF

Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

Ciò significa, identicamente a prima della legge 107, “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2). Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti.
Controllori del PTOF

L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).
Pubblicazione del PTOF

Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”.
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